L’Agenzia delle Entrate ha chiarito quanto disposto in merito al pagamento dell’Imu per i fabbricati rurali strumentali. C’è l’esenzione o meno?
All’interno della rubrica “La Posta” di Fisco oggi è stato posto il seguente quesito:
I fabbricati rurali strumentali sono esenti dall’Imu?
L’Agenzia delle Entrate ha così risposto:
A decorrere dal 2014, per i fabbricati rurali a uso strumentale l’Imu non è dovuta (articolo 1, comma 708, legge 147/2013).
Ai fini fiscali, il carattere di ruralità è riconosciuto alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 c.c. e, in particolare, destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento;
d) all’allevamento e al ricovero degli animali;
e) all’agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 96/2006;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna;
h) a uso di ufficio dell’azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, Dlgs 228/2001;
l) all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso (articolo 9, comma 3-bis, Dl 557/1993).